martedì 23 novembre 2010

Calcio Inter: Tre giornate a Eto'o per la testata

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva
segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo
tempo dal calciatore Etòo Samuel (Soc. Internazionale) nei confronti del
calciatore Bostjan Cesar (Soc. Chievo Verona); acquisite ed esaminate le
relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale ha
deliberato «di sanzionare con la squalifica per tre giornate effettive di gara
ed ammenda di euro 30.000,00 il calciatore Etòo Samuel».

Costa cara quindi all'attaccante dell'Inter la 'testata alla Zidanè nei
confronti del difensore del Chievo Cesar. Secondo il giudice sportivo «le
immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, l'arbitro
assegnava alla squadra nero-azzurra un calcio di punizione per un fallo subito,
nella zona centrale del campo, dal calciatore Etòo da parte del calciatore
clivense Cesar. In attesa della ripresa del giuoco, Cesar si portava nei pressi
della propria area di rigore e, in tale frangente, veniva raggiunto
dall'attaccante interista che, con mossa repentina, chinando in avanti il capo,
lo colpiva con una testata al petto, facendolo cadere dolorante al suolo.

L'arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto la sua
attenzione, e quella dei suoi collaboratori, era comprensibilmente rivolta «a
controllare altre zone del terreno di giuoco». Il giudice sportivo ritiene
quindi che »il riprovevole gesto compiuto dal calciatore nero-azzurro integri
gli estremi di quella «condotta violenta» che, per consolidato orientamento
interpretativo, è connotata dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva:
palese è infatti il preordinato intento di colpire l'avversario e parimenti
evidente è l'energia impressa al colpo inferto.

Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della «prova televisiva» e
la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento,
che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo«. Viene
rileva che le riprese televisive documentano »esclusivamente il comportamento
tenuto dai due calciatori in occasione del fallo commesso dal Cesar ossia, come
in precedenza descritto, in un momento antecedente l'episodio in esame. E
poichè tale comportamento è stato insindacabilmente valutato dal Direttore di
gara ne consegue l'irrilevanza della documentazione prodotta, se non sotto il
profilo di un rapporto meramente occasionale con la condotta violenta di cui
successivamente si è reso responsabile il calciatore Etòo».

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