venerdì 3 ottobre 2008

CHE COSA E' STATO FATTO CONTRO IL RAZZISMO

CHE COSA E' STATO FATTO

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La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

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La Dichiarazione di Vienna

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Il Consiglio Europeo

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Sostegno europeo

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L'Osservatorio Europeo

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e si è impegnata a diffondere ampiamente tale Dichiarazione.


L'Assemblea votò con 48 voti a favore e 8 astenuti. Già prima della Dichiarazione era stata stilata la Carta delle Nazioni Unite che, in diversi articoli (articoli 1, 13, 55, 62, 68, 76), si preoccupa dei diritti dell'uomo. L'articolo primo stabilisce che fra gli scopi dell'Organizzazione vi è il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione. L'articolo 62 indica che il Consiglio economico e sociale può fare delle raccomandazioni in vista di assicurare il rispetto effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti.

La Dichiarazione Universale rappresenta uno sforzo per fare dei diritti umani una realtà nel mondo intero, a livello internazionale, per prevenire la loro violazione, edificarne un partenariato universale, e costruire una rete di solidarietà e di pace, di democrazia e di sviluppo, principi cardine di 52 anni fa, come di oggi, e sempre validi per il futuro:

considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e dalla libertà dal timore e dal bisogno, è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

 

L'Assemblea Generale proclama

La presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni al fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
 
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1.Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2.Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1.Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2.Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2.Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1.Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2.Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1.Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2.Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1.Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2.Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3.La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1.Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2.Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1.Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2.Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1.Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2.Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3.La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1.Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2.Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3.Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4.Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1.Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2.La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1.Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2.L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3.I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1.Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2.Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1.Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2.Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3.Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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La Dichiarazione di Vienna

"Riconoscendo il bisogno di promuovere una convivenza pacifica e armoniosa nella Comunità Europea, la conferenza dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, tenutasi Vienna nell'ottobre 1993, deliberò di perseguire una politica volta a combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, e di adottare a questo scopo una Dichiarazione e un Piano d'Azione.

La Dichiarazione affermò che "la protezione delle minoranze è un elemento essenziale di stabilità e di sicurezza democratica nel nostro continente". Essa dava istruzione al Comitato dei Ministri di intraprendere la stesura di un protocollo che completasse in campo culturale la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e che fosse di stimolo a provvedimenti volti a garantire i diritti dell'individuo, in particolare delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.

Inoltre, al Comitato dei Ministri venne chiesto di sollecitare i professionisti dei media affinché riferissero e commentassero gli atti di razzismo e di intolleranza in maniera fattiva e responsabile, e affinché continuassero a sviluppare codici etici in grado di riflettere queste esigenze".

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Il Consiglio Europeo

Il Consiglio europeo ha approvato, nel mese di ottobre 1995, una risoluzione che sottolinea il ruolo dell'istruzione e della formazione, a livello locale, nazionale ed europeo, in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia. Uno dei compiti fondamentali del sistema educativo è quello di promuovere il rispetto di tutte le persone, indipendentemente dalle loro origini culturali o credenze religiose. Il ruolo degli insegnanti si ritiene sia determinante nella formazione delle convinzioni ed atteggiamenti dei giovani studenti. Anche con riferimento alla nuova sfida di insegnare a ragazzi di origini culturali e sociali molto differenti. Acquista perciò un'importanza la formazione in materia degli insegnanti.

Nella risoluzione viene fra l'altro suggerito di sviluppare l'insegnamento della storia e delle scienze umane per favorire una migliore presa di coscienza della diversità culturale europea ed eliminare gli stereotipi. Vengono in particolare invitati gli Stati membri a promuovere l'introduzione di nuovi metodi e programmi didattici volti ad evidenziare concetti quali la pace, la democrazia, il rispetto e l'uguaglianza tra le diverse culture, la cooperazione ecc. Ugualmente vengono invitate le scuole a elaborare materiali ed a realizzare attività che frenino l'avanzare dei fenomeni di razzismo e di intolleranza nella società. Si sottolinea in particolare l'importanza della collaborazione delle scuole con la comunità locale. Infine si invitano le scuole a trarre profitto dalle possibilità che esistono attraverso i programmi europei (quale Socrates) per costruire rapporti di collaborazione tra scuole di diversi paesi europei e favorire lo scambio di esperienze in materia di educazione interculturale e la formazione degli insegnanti.

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Sostegno europeo

Nel 1998 la Commissione europea ha concesso un contributo finanziario a progetti idonei a contribuire a:

sensibilizzare l'opinione pubblica ed a diffondere l'informazione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nell'Unione europea;
sottolineare la minaccia alla coesione economica e sociale nella Comunità costituita dalla discriminazione per motivi di razza, colore, religione o origine nazionale o etnica;
far conoscere al pubblico i vantaggi delle politiche d'integrazione, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'alloggio e dell'occupazione; a incoraggiare la riflessione e la discussione sulle azioni necessarie a lottare contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nella comunità;
intraprendere un'ampia diffusione delle informazioni sulle azioni e le misure adottate a livello nazionale ed europeo per lottare contro il razzismo;
promuovere il principio della solidarietà tra tutti i membri della società;
far partecipare le persone vittime di razzismo, xenofobia o antisemitismo al processo di integrazione europea;
promuovere le azioni contro l'oblio (in relazione all'olocausto); a sensibilizzare il pubblico e migliorare le conoscenze in merito alle minoranze etniche.

I progetti sono stati presentati dalle organizzazioni non governative che rappresentano i migranti o che operano in loro favore, da enti locali, regionali o nazionali, dalle parti sociali. Sono stati considerati prioritari i progetti che rientravano nelle seguenti azioni di lotta a contro il razzismo: razzismo nella vita professionale; razzismo nello sport e lotta contro il razzismo mediante lo sport; sensibilizzazione dei poteri pubblici (polizia, magistratura, amministrazioni pubbliche) in merito al loro ruolo nella lotta contro il razzismo; misure giuridiche; promozione del ruolo dei media nella lotta contro il razzismo; razzismo nella vita quotidiana.

Sono stati accolti anche i progetti che:

hanno dimostrato di avere un carattere innovativo;
hanno promosso nuovi modelli di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;
non si sono concentrati solo sulla situazione locale o nazionale che hanno contribuire anche a sviluppi a livello europeo, tramite la promozione degli scambi di esperienze;
hanno favorito l'integrazione dei migranti attraverso servizi di consulenza ed informazione;
hanno promosso la partecipazione dei migranti a tutti i livelli della vita economica.

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L'Osservatorio Europeo

Negli ultimi anni, di fronte al riemergere di fenomeni di intolleranza, le istituzioni europee hanno tentato di promuovere la sensibilità dei cittadini in merito ai pericoli del razzismo e della xenofobia, avviando molteplici attività.

Fra le iniziative più importanti va ricordata la costituzione dell'Osservatorio Europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi, proposta dal comitato consultivo "Razzismo e Xenofobia" (comitato Kahn) istituito dal Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994. Durante il recente Vertice di Amsterdam del 1997 il Consiglio ha infine adottato il regolamento che lo istituisce formalmente ed è stato reso operativo nel 1998.

Compito principale dell'Osservatorio, che lavora in stretta cooperazione con altri Organismi Internazionali, è quello di fornire alle istituzioni dell'Unione e ai suoi Stati membri dati obiettivi, affidabili e comparabili sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, per migliorare lo scambio di informazioni e di esperienze in questa materia.

Concretamente l'Osservatorio raccoglie, registra e analizza le informazioni e i dati raccolti presso gli Stati membri, le istituzioni europee, le ONG e altri Organismi Internazionali attivi nel settore. E' stata inoltre creata una rete di informazioni, denominata RAXEN, accessibile al pubblico.

I settori in cui l'Osservatorio esamina prioritariamente questi fenomeni sono: la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione, la politica sociale (inclusa l'occupazione), l'istruzione e la formazione professionale, i giovani, i mezzi di informazione e di comunicazione e la cultura.

L'Osservatorio svolge anche un compito attivo di sorveglianza, segnalando tempestivamente all'Unione ogni sviluppo rilevante di tali fenomeni.

La creazione dell'Osservatorio rientra tra le priorità centrali del Parlamento europeo, accanto alla richiesta di inserire una competenza specifica in materia di elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia prevista dal trattato CE, così come la promozione di varie attività a livello nazionale, regionale e locale.


http://www.volint.it/scuolevis/razzismo/cosa%20si%20%E8%20fatto.htm

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